L’accordo UE–Mercosur può consentire una riduzione dei dazi su determinate merci. Ma il beneficio non si applica automaticamente solo perché una fornitura viaggia tra Unione europea e Mercosur.
Per capire se una singola operazione può beneficiare del trattamento preferenziale bisogna verificare almeno quattro elementi: classificazione della merce, riduzione tariffaria prevista, regola di origine e documentazione necessaria per dimostrarla. È il controllo da fare prima di inserire un possibile risparmio doganale in un preventivo o in una decisione commerciale.
Il punto di partenza: l’accordo è già applicato provvisoriamente
L’accordo commerciale interinale UE–Mercosur, o iTA, si applica provvisoriamente dal 1° maggio 2026 tra l’Unione europea e Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. L’applicazione provvisoria va distinta dalla piena entrata in vigore degli strumenti che compongono il partenariato. Commissione europea, stato dell’accordo.
Le riduzioni tariffarie seguono il calendario previsto per i prodotti: dazio ridotto non significa necessariamente dazio zero. Prima di indicare un risparmio al cliente, occorre quindi verificare la voce nella tariffa del Paese importatore, la data e le eventuali condizioni o disponibilità di contingente. Commissione europea, avvio dell’applicazione provvisoria.

1. La classificazione individua la verifica da svolgere
La prima domanda riguarda la merce: che cosa stiamo esportando o importando? Descrizione commerciale, materiale, funzione e caratteristiche tecniche devono permettere di determinare la classificazione corretta.
Da quella classificazione si parte per leggere sia il trattamento tariffario sia la regola di origine specifica del prodotto. L’accordo raccoglie le regole specifiche nell’allegato 3-B e le relative note introduttive nell’allegato 3-A. Commissione europea, testi e allegati dell’accordo.
Un codice ereditato dall’anagrafica o copiato dal fornitore merita quindi una verifica quando i dati tecnici sono incompleti. Una descrizione come «ricambio» o «accessorio» può nascondere elementi decisivi per individuare la voce e, di conseguenza, la regola da applicare.
2. La regola di origine va confrontata con la produzione reale
Il Paese da cui parte la spedizione e la sede del venditore non dimostrano, da soli, l’origine preferenziale. La valutazione richiede di confrontare il prodotto e il suo processo produttivo con la regola prevista dall’accordo e con le disposizioni generali pertinenti.
Per un’impresa manifatturiera, il fascicolo può richiedere informazioni sui materiali utilizzati, sulla loro origine, sulle lavorazioni e sui valori rilevanti. Per un’impresa commerciale, il lavoro consiste anche nell’ottenere dal produttore o dal fornitore evidenze adeguate alla verifica richiesta.
Immaginiamo un prodotto assemblato in Italia con componenti provenienti da più Paesi. Prima di attestare l’origine, occorre identificare la regola pertinente e raccogliere i dati necessari per applicarla. Questo esempio descrive il metodo: non attribuisce automaticamente l’origine UE a una determinata lavorazione.
3. La prova deve corrispondere alla direzione dello scambio
Per le esportazioni dall’UE, la prova segue il modello di attestazione dell’allegato 3-C. Gli esportatori registrati indicano il numero REX valido anche per spedizioni fino a 6.000 euro; quelli non registrati possono attestare l’origine solo per spedizioni di prodotti originari di valore non superiore a 6.000 euro.
Per le importazioni dal Mercosur, le modalità dipendono anche dal Paese esportatore e dall’avvio della sua autocertificazione. La Commissione distingue l’attestazione secondo l’allegato 3-C, con numero nazionale di riferimento, nome e firma dell’esportatore, dalla forma transitoria di certificato prevista dall’allegato 3-D, utilizzabile per un periodo fino a cinque anni secondo le condizioni dell’accordo. La possibilità disponibile va verificata per il Paese interessato. Commissione europea, regole di origine UE–Mercosur.
Sul piano operativo, conviene concordare la prova con il partner commerciale prima della spedizione. Copiare una formula usata per un altro accordo può introdurre riferimenti o requisiti non pertinenti. La registrazione REX identifica l’esportatore nel sistema, ma la verifica dei requisiti di origine del prodotto resta un passaggio distinto.
4. Collegare l’attestazione ai prodotti della fornitura
La revisione documentale deve permettere di capire quali articoli sono coperti dalla prova. In una fattura con prodotti di origine diversa, la descrizione e i riferimenti devono consentire di distinguerli senza ambiguità.
È utile predisporre una scheda di verifica per ciascun prodotto o gruppo omogeneo:
| Informazione | Controllo operativo |
|---|---|
| Codice e descrizione | Corrispondenza con le caratteristiche reali della merce |
| Paese di destinazione e data | Trattamento tariffario applicabile all’operazione |
| Regola di origine | Individuazione della regola e delle condizioni pertinenti |
| Dati della produzione | Evidenze necessarie a motivare l’esito |
| Prova prevista | Modello, soggetto che la emette e identificativi richiesti |
| Documenti della spedizione | Collegamento tra articoli, fattura e prova |
La scheda è una proposta organizzativa, da adattare al prodotto e al flusso aziendale. Può aiutare acquisti, produzione, commerciale e ufficio doganale a lavorare sugli stessi dati.
La domanda utile per il management
Per valutare l’opportunità commerciale, conviene separare il beneficio tariffario potenziale dalla sua concreta utilizzabilità. Un’offerta può indicare il vantaggio previsto solo dopo aver verificato le condizioni che lo rendono applicabile alla fornitura.
Per quali prodotti possiamo già documentare l’origine preferenziale e per quali dobbiamo ancora raccogliere informazioni? È una domanda che permette di concentrare il lavoro sulle operazioni reali e di portare la verifica doganale nella preparazione dell’offerta.
Fonti ufficiali
- Consiglio dell’Unione europea — scambi commerciali UE–Mercosur
- Commissione europea — testo e allegati dell’accordo
- Commissione europea — applicazione provvisoria dell’iTA
- Commissione europea — regole di origine UE–Mercosur
Contenuto informativo aggiornato al 28 settembre 2026. Per ogni operazione occorre verificare l’accordo, la tariffa applicabile e la documentazione specifica della merce.
