Il Regolamento (UE) 2026/2108 istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’UE. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 19 settembre 2026, è entrato in vigore il giorno successivo; la sua applicazione generale e l’avvio delle diverse componenti del nuovo sistema seguono però un calendario progressivo.
Per le imprese, quindi, non cambia tutto subito. La direzione della riforma è comunque chiara: la gestione doganale sarà sempre più basata su dati strutturati, informazioni aggiornate e processi verificabili. Capire questo passaggio aiuta a distinguere ciò che è già vigente dalle attività di preparazione utili nel medio periodo.
Cosa prevede la riforma doganale UE
La riforma ridisegna il quadro doganale europeo attorno a tre elementi: un’infrastruttura comune per i dati, una nuova autorità europea e un rapporto più diretto tra semplificazioni e capacità dell’operatore di dimostrare il controllo delle proprie attività.
Il nuovo regolamento sostituirà progressivamente il Codice doganale dell’Unione del 2013. Molte disposizioni si applicheranno dal 21 settembre 2027, mentre altre seguono date specifiche. Fino alla piena transizione continueranno quindi a convivere regole, sistemi e procedure del quadro attuale con le fasi di attuazione del nuovo modello.
La nuova Autorità doganale dell’Unione europea
La riforma istituisce la EU Customs Authority, con sede a Lille. La nuova agenzia coordinerà attività che oggi risultano frammentate tra amministrazioni nazionali: analisi del rischio a livello unionale, priorità di controllo, operazioni congiunte e risposta alle crisi.
L’Autorità avrà inoltre un ruolo centrale nello sviluppo e nella gestione dell’EU Customs Data Hub. Secondo il calendario istituzionale, dovrebbe diventare operativa nel 2027.
EU Customs Data Hub: verso una dogana basata sui dati
L’EU Customs Data Hub è la piattaforma destinata a diventare il punto centrale di interazione tra operatori e autorità doganali. Invece di ripetere gli stessi dati in sistemi e dichiarazioni separati, le informazioni potranno essere fornite o rese disponibili attraverso un ambiente comune.
Per le autorità, il Data Hub consentirà di confrontare informazioni aggiornate, coordinare l’analisi del rischio e concentrare i controlli sulle operazioni più rilevanti. Per le imprese, la qualità del dato diventerà ancora più importante: una descrizione incompleta, un codice non aggiornato o un’origine priva di adeguato supporto documentale potranno propagarsi lungo l’intero processo.

Trust and Check: semplificazioni legate al controllo dei processi
Il nuovo modello introduce la figura dell’operatore Trust and Check. Le imprese che soddisferanno criteri rigorosi e renderanno disponibili informazioni complete sulla circolazione e sulla conformità delle merci potranno accedere a procedure semplificate. In determinati casi sarà possibile ottenere lo svincolo senza un intervento doganale attivo.
La semplificazione sarà quindi collegata alla capacità di dimostrare come i dati vengono raccolti, validati e aggiornati, come sono gestite le anomalie e chi assume le decisioni. Il regolamento prevede requisiti e procedure specifiche: non si tratta di uno status automatico né di un obbligo generalizzato per tutte le imprese.
Le novità per l’e-commerce
Nel commercio elettronico, le piattaforme di paesi terzi che facilitano vendite a distanza verso l’Unione assumeranno il ruolo di importatori e saranno responsabili delle formalità doganali e del pagamento dei dazi. La riforma introduce inoltre un quadro sanzionatorio per le violazioni degli obblighi doganali, con misure più severe nei casi gravi.
È il settore che entrerà per primo nel nuovo ambiente dati: l’uso del Data Hub da parte degli importatori per le vendite a distanza è previsto dal 1º luglio 2028.
Le principali tempistiche
| Data | Cosa accade |
|---|---|
| 20 settembre 2026 | Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/2108. |
| 2027 | Avvio operativo previsto per l’Autorità doganale dell’UE. |
| 21 settembre 2027 | Applicazione generale del regolamento, salvo le disposizioni con date diverse. |
| 1º luglio 2028 | Uso obbligatorio del Data Hub per gli importatori nelle vendite a distanza. |
| 1º marzo 2031 | Uso volontario del Data Hub per gli altri operatori economici. |
| 1º marzo 2034 | Uso obbligatorio del Data Hub per tutti gli operatori economici. |

Il calendario contiene anche numerose scadenze tecniche e disposizioni transitorie. Per valutare un caso concreto occorre verificare la norma applicabile, la data e gli atti attuativi pertinenti.
Cosa significa concretamente per le imprese
La riforma non impone oggi a ogni impresa di acquistare una nuova piattaforma o automatizzare ogni controllo. Mostra però che dati doganali affidabili e processi tracciabili saranno il presupposto del nuovo sistema.
Le aree da osservare sono già riconoscibili:
- qualità delle anagrafiche prodotto e delle descrizioni commerciali;
- correttezza e aggiornamento delle classificazioni doganali;
- tracciabilità delle informazioni su origine e valore;
- collegamento tra documentazione, ERP e procedure doganali;
- attribuzione chiara delle responsabilità interne;
- controlli periodici e gestione documentata delle eccezioni;
- formazione delle persone coinvolte nei flussi import ed export.
Un dato doganale non nasce soltanto nell’ufficio che prepara la dichiarazione. Può dipendere da acquisti, vendite, amministrazione, logistica, ufficio tecnico e produzione. Per questo il primo passo è spesso ricostruire il percorso dell’informazione all’interno dell’azienda.
Come prepararsi senza anticipare obblighi futuri
- Mappare i dati doganali: quali informazioni vengono usate, dove si trovano e chi le aggiorna.
- Individuare i punti deboli: dati mancanti, duplicazioni, classificazioni non motivate e documenti non collegati.
- Definire responsabilità e controlli: chi valida un dato, quando viene riesaminato e come si gestiscono le anomalie.
- Collegare sistemi e documenti: rendere coerenti anagrafiche, fatture, schede tecniche e istruzioni operative.
- Automatizzare con criterio: riservare l’automazione ai passaggi ripetitivi, mantenendo verifica professionale ed evidenze.
- Formare il personale: far comprendere perché il dato richiesto è rilevante e quali conseguenze produce.
Il punto operativo
Prepararsi non significa dichiarare una conformità anticipata al Data Hub. Significa migliorare dati e procedure che sono già necessari per classificare le merci, documentare origine e valore, applicare le misure corrette e rispondere a un controllo.
AI e automazione: supporto, non scorciatoia
L’intelligenza artificiale può aiutare a estrarre dati da fatture e schede tecniche, collegare documenti e codici articolo, individuare campi mancanti e segnalare incoerenze. L’automazione può rendere più sistematici i controlli ripetitivi e preparare dossier da sottoporre all’operatore.
Classificazione, origine, valore e applicazione delle misure richiedono però fonti ufficiali, regole precise e valutazioni professionali. Prima di automatizzare occorre definire quali dati servono, chi li valida e quando il sistema deve fermarsi e chiedere un controllo umano.
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, EUR-Lex.
- Dogane dell’UE: via libera del Consiglio a una riforma epocale, Consiglio dell’Unione europea.
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Contenuto informativo aggiornato al 22 settembre 2026. Le date e le modalità operative devono essere verificate rispetto alle disposizioni applicabili, agli atti attuativi e agli eventuali aggiornamenti successivi.
